(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 58, 59 e 72 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare l'art. 4; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, gli articoli 16, 64-ter e 71-undecies; Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 41/2005); Considerato quanto segue: 1. La partecipazione alle scelte sulle problematiche relative alla salute e' un diritto oltre che un dovere del cittadino; 2. Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte operate dal sistema sanitario nazionale ha negli anni assunto proporzioni significative contribuendo, nei paesi in cui ha trovato concreta applicazione, a rendere piu' accessibili i servizi e a migliorare la salute e la qualita' della vita dei pazienti favorendo la costruzione di un consenso partecipato intorno all'organizzazione e alle modalita' di fornitura dei servizi; 3. La partecipazione del cittadino e' stata riconosciuta quale principio fondante del servizio sanitario nazionale sin dalla sua istituzione. In particolare, il decreto legislativo n. 502/1992 dispone forme di partecipazione dei cittadini e affida alle regioni il compito di definirne le modalita'. Anche alla luce di cio', risulta pertanto opportuno implementare ulteriormente il processo di partecipazione; 4. Nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale gia' da anni operano i comitati di partecipazione ma, anche a seguito della riorganizzazione del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 84/2015, si ravvisa l'opportunita' di qualificare ulteriormente l'attivita' dei comitati stessi e di procedere parimenti ad una complessiva revisione della partecipazione garantendo una partecipazione piu' consapevole ed efficace mediante un sistema organico che si realizza a diversi livelli e attraverso una molteplicita' di strumenti; 5. Pertanto, anche in attuazione dell'art. 92, comma 4, della stessa legge regionale n. 84/2015, che prevede il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini, si provvede a disciplinare gli strumenti di partecipazione a livello regionale, aziendale e di zona-distretto, per integrarli in maniera coerente e organica con la nuova organizzazione e garantire una relazione fra i vari organismi. Il nuovo sistema di partecipazione sara' operativo a partire dall'anno 2018 in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delle zone-distretto di cui alla legge regionale n.11/2017; Approva la presente legge Art. 1 Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 40/2005. 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' aggiunta la seguente: «c-bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l'effettiva conoscenza dei loro diritti, nonche' assicurare l' integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale.». 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le seguenti: «c-bis) il Consiglio dei cittadini per la salute, di cui all'art. 16-bis; c-ter) i comitati aziendali di partecipazione, di cui all'art. 16-ter; c-quater) i comitati di partecipazione di cui all'art. 16-quater.».