Art. 4 
 
Comitato  di  partecipazione  di   zona-distretto   e   altre   forme
  partecipative.  Inserimento   dell'art.   16-quater   nella   legge
  regionale n. 40/2005. 
 
  1. Dopo l'art. 16-ter della legge regionale n. 40/2005 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 16-quater (Comitato di  partecipazione  di  zona-distretto  e
altre  forme  partecipative).  -  1.  In  ciascuna  zona-distretto  o
societa' della salute, ove costituita, e' istituito  il  comitato  di
partecipazione, con funzioni di consultazione e  proposta  in  merito
all'organizzazione ed erogazione dei servizi. 
  2. Il comitato di partecipazione e' composto  da  membri  designati
dalle    associazioni    rappresentative     dell'utenza,     nonche'
dell'associazionismo di tutela, di promozione e di  sostegno  attivo,
operanti nella comunita' locale, purche' non erogatori di prestazioni
e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di  cui  all'art.  16,
comma  2,  lettera  c).  Ogni   associazione   designa   un   proprio
rappresentante. 
  3. Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, e'  nominato
dal direttore generale, su proposta  del  direttore  di  zona.  Nella
societa' della salute, il comitato di partecipazione e' nominato  dal
direttore della societa' della salute, su proposta dell'assemblea dei
soci. 
  4. Qualora il numero delle associazioni sia minore  di  cinque,  il
comitato di partecipazione puo' operare a livello sovrazonale. 
  5. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  stabilisce  gli
indirizzi per il funzionamento  dei  comitati  di  partecipazione  di
zona-distretto. 
  6. Il comitato di partecipazione, in relazione alle  competenze  di
cui al comma 1, in particolare: 
    a) contribuisce alla definizione  dei  bisogni  di  salute  della
popolazione di riferimento; 
    b) contribuisce  alla  programmazione  delle  attivita'  ed  alla
progettazione dei servizi avanzando proposte per  la  predisposizione
degli  atti  di  programmazione  e  di   governo,   con   particolare
riferimento al piano integrato di salute di cui all'art. 21; 
    c) monitora il rispetto delle garanzie e degli  impegni  indicati
dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai  percorsi  di
accesso e di fruibilita' dei servizi, tenendo conto  degli  strumenti
di ascolto  e  di  valutazione  partecipata  e  degli  indicatori  di
qualita' sulla base di elementi misurabili, attivita'  di  analisi  e
monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi; 
    d) esprime pareri sulla qualita' e  quantita'  delle  prestazioni
erogate  e  sulla  relativa  rispondenza  tra  queste  ed  i  bisogni
dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione; 
    e)  svolge  attivita'   di   monitoraggio   ed   esprime   pareri
sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra
tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini; 
    t) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la
qualita' dei servizi e collabora alla loro realizzazione; 
    g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita  ed  un
uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire  al  processo  di
crescita culturale della comunita'  locale  e  al  miglioramento  dei
determinanti sociali di salute. 
  7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto  delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice  in
materia di protezione dei dati  personali),  puo'  accedere  ai  dati
statistici di natura epidemiologica e di attivita' che  costituiscono
il quadro di riferimento degli  interventi  sanitari  e  sociali  del
territorio di riferimento, al fine di  sviluppare  la  consapevolezza
nei cittadini dell'incidenza degli stili di  vita  corretti  e  della
salubrita' dell'ambiente sulla salute. 
  8.  Al  fine  di  assicurarne  la  operativita'   e   favorire   la
partecipazione dei cittadini la zona-distretto o  la  societa'  della
salute,  ove  costituita,  mette  a  disposizione  del  comitato   di
partecipazione locali idonei per le attivita' ordinarie, gli incontri
pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute. 
  9. In ciascuna societa' della salute, nominata dall'assemblea della
societa' della salute, e' istituita la  consulta  del  terzo  settore
dove sono rappresentate le  organizzazioni  del  volontariato  e  del
terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e
operano in campo sanitario e sociale. 
  10. La consulta del terzo settore  elegge  al  proprio  interno  il
presidente ed esprime proposte progettuali  per  la  definizione  del
piano integrato di salute. 
  11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la  popolazione,
le zone distretto e le societa' della salute  promuovono  almeno  due
incontri  pubblici  all'anno,  in  cui  e'  assicurata  la   presenza
dell'assessore regionale competente per il diritto alla  salute,  del
direttore   generale   dell'azienda   unita'   sanitaria   locale   e
dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonche' del  direttore  della
programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata.