Art. 11 
 
                            Norme finali 
 
  1. In sede di prima applicazione, la  Giunta  regionale  adotta  il
programma triennale  di  cui  all'art.  4,  entro centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge  e  in  seguito  ogni tre
anni. 
   2. Il piano annuale di cui all'art. 4 viene approvato, in sede  di
prima  applicazione  della  presente  legge,   entro novanta   giorni
dall'approvazione del primo programma triennale di cui al comma 1.