Art. 11 Norme finali 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il programma triennale di cui all'art. 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in seguito ogni tre anni. 2. Il piano annuale di cui all'art. 4 viene approvato, in sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dall'approvazione del primo programma triennale di cui al comma 1.