Art. 12 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  successivamente  con   cadenza
biennale, relaziona al consiglio regionale: 
    a) sulle attivita' attivate ai sensi dell'art. 2; 
    b) sugli accordi, intese e altre forme di collaborazione attivati
ai sensi dell'art. 3; 
    c)  sui  risultati  ottenuti  nel  salvare   dal   degrado,   nel
valorizzare e nel  rendere  fruibile  il  patrimonio  di  archeologia
industriale presente nella Regione.