Art. 12 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, relaziona al consiglio regionale: a) sulle attivita' attivate ai sensi dell'art. 2; b) sugli accordi, intese e altre forme di collaborazione attivati ai sensi dell'art. 3; c) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.