Art. 2 
 
             Attivita' di valorizzazione del patrimonio 
                     di archeologia industriale 
 
  1. Le attivita' di valorizzazione  del  patrimonio  di  archeologia
industriale consistono nelle seguenti iniziative: 
    a) studio, ricognizione, censimento e  catalogazione  scientifica
del patrimonio di archeologia industriale; 
    b) divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di
laboratori, nelle materie oggetto della presente legge; 
    c) realizzazione di itinerari culturali e  di  percorsi  tematici
comprendenti i siti di archeologia industriale; 
    d) realizzazione di sistemi informativi o  portali  web  dedicati
all'archeologia industriale; 
    e) comunicazione e promozione turistico-culturale concernenti  il
patrimonio di archeologia industriale; 
    f)  eventuale   organizzazione   in   strutture   museali   delle
testimonianze di particolare rilevanza; 
    g) altri interventi compatibili con le finalita'  della  presente
legge. 
  2. La Regione, nell'ambito delle attivita'  di  valorizzazione  del
patrimonio di archeologia industriale,  promuove  accordi,  intese  e
altre forme  di  collaborazione  con  amministrazioni  statali,  enti
locali e altri soggetti pubblici e privati, ai fini  dell'attivazione
di specifici percorsi di turismo industriale. 
  3. Per la definizione e l'attivazione dei percorsi di cui al  comma
2, la Regione adotta e sottopone al consiglio regionale il  Programma
triennale di cui all'art. 4.