Art. 2 Attivita' di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale 1. Le attivita' di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative: a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale; b) divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge; c) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici comprendenti i siti di archeologia industriale; d) realizzazione di sistemi informativi o portali web dedicati all'archeologia industriale; e) comunicazione e promozione turistico-culturale concernenti il patrimonio di archeologia industriale; f) eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza; g) altri interventi compatibili con le finalita' della presente legge. 2. La Regione, nell'ambito delle attivita' di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai fini dell'attivazione di specifici percorsi di turismo industriale. 3. Per la definizione e l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2, la Regione adotta e sottopone al consiglio regionale il Programma triennale di cui all'art. 4.