Art. 3 Accordi, intese e altre forme di collaborazione 1. La Regione, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale. 2. La Regione, promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 3. Per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 2, la Regione Basilicata provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.