Art. 3 
 
           Accordi, intese e altre forme di collaborazione 
 
  1.  La  Regione,  promuove  accordi,  intese  e  altre   forme   di
collaborazione con  amministrazioni  statali,  enti  locali  e  altri
soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione,  censimento,
catalogazione  e  valorizzazione  del   patrimonio   di   archeologia
industriale. 
   2. La Regione, promuove forme di collaborazione  interregionale  e
internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del
patrimonio di archeologia industriale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale. 
   3. Per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 2, la  Regione
Basilicata provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie,  umane  e
tecnologiche disponibili a legislazione vigente.