Art. 4 
 
                      Programmazione regionale 
 
  1. La Giunta regionale, al fine di dare  attuazione  alla  presente
legge e considerato gli accordi,  le  intese  e  le  altre  forme  di
collaborazioni di cui all'art. 3, adotta, previo parere  obbligatorio
e  non  vincolante  della  consulta   regionale   per   l'archeologia
industriale  di  cui  all'art.  6,  un  programma  triennale  per  la
ricognizione, il  censimento  e  la  valorizzazione  dell'archeologia
industriale e lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione. 
  2. Il consiglio regionale  e'  tenuto  ad  esprimersi  entro trenta
giorni dalla trasmissione da parte della Giunta regionale. 
  3. La Giunta regionale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un
piano annuale riguardante le specifiche azioni  da  porre  in  essere
nell'anno  di  riferimento,  nell'ambito  di  quanto   disposto   dal
programma triennale.