Art. 4 Programmazione regionale 1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge e considerato gli accordi, le intese e le altre forme di collaborazioni di cui all'art. 3, adotta, previo parere obbligatorio e non vincolante della consulta regionale per l'archeologia industriale di cui all'art. 6, un programma triennale per la ricognizione, il censimento e la valorizzazione dell'archeologia industriale e lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione. 2. Il consiglio regionale e' tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta regionale. 3. La Giunta regionale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un piano annuale riguardante le specifiche azioni da porre in essere nell'anno di riferimento, nell'ambito di quanto disposto dal programma triennale.