Art. 5 
 
                        Censimento regionale 
 
  1. La Giunta regionale, al fine di dare  attuazione  alla  presente
legge, attraverso la struttura amministrativa prevista  dall'art.  8,
provvede annualmente ad aggiornare la mappatura dei beni materiali ed
immateriali presenti sul territorio regionale non  piu'  utilizzabili
per il processo produttivo previsto all'art. 1. 
   2. Per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 1, la  Regione
Basilicata si avvale di forme di collaborazione  stabilite  ai  sensi
dell'art. 3 della presente legge. 
   3. In attesa della stipula o definizione degli accordi,  intese  o
altre forme di collaborazione di cui all'art. 3, al fine  di  operare
una prima ricognizione del patrimonio di archeologia  industriale  di
cui  all'art.  1,  la  Giunta  regionale,  attraverso  la   struttura
amministrativa di cui all'art.  8,  provvede  a  chiedere  agli  enti
locali dati e informazioni sui beni  del  patrimonio  di  archeologia
industriale presenti sui rispettivi territori, secondo  le  modalita'
ed i tempi definiti con delibera di  Giunta  regionale,  da  adottare
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
   4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, riferisce  al  consiglio  regionale  sui
dati e sulle informazioni raccolte.