Art. 5 Censimento regionale 1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge, attraverso la struttura amministrativa prevista dall'art. 8, provvede annualmente ad aggiornare la mappatura dei beni materiali ed immateriali presenti sul territorio regionale non piu' utilizzabili per il processo produttivo previsto all'art. 1. 2. Per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 1, la Regione Basilicata si avvale di forme di collaborazione stabilite ai sensi dell'art. 3 della presente legge. 3. In attesa della stipula o definizione degli accordi, intese o altre forme di collaborazione di cui all'art. 3, al fine di operare una prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'art. 1, la Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa di cui all'art. 8, provvede a chiedere agli enti locali dati e informazioni sui beni del patrimonio di archeologia industriale presenti sui rispettivi territori, secondo le modalita' ed i tempi definiti con delibera di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce al consiglio regionale sui dati e sulle informazioni raccolte.