Art. 6 
 
          Consulta regionale per l'archeologia industriale 
 
  1.  E' istituita presso il  Dipartimento  «politiche  di  sviluppo,
lavoro, formazione e ricerca» della Regione Basilicata,  la  consulta
regionale  per  l'archeologia  industriale,  di  seguito   denominata
Consulta. 
   2. La consulta e' costituita  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.  Dura  in
carica cinque anni ed e' composta da: 
    a) il direttore generale del Dipartimento «politiche di sviluppo,
lavoro, formazione e ricerca» o suo delegato; 
    b) il direttore regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici
della Regione Basilicata o suo delegato; 
    c)   il   dirigente    dell'ufficio    «Sistemi    culturali    e
turistici-Cooperazione internazionale» o suo delegato; 
    d) il dirigente dell'ufficio «Risorse finanziarie e  bilancio»  o
suo delegato; 
    e) 1 rappresentante designato da Unioncamere Basilicata; 
    f) 1 rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI regionale; 
    g) 1 rappresentante designato da Confindustria Basilicata; 
    h) 1 rappresentante designato da Confapi Basilicata; 
    i) 1 rappresentante ciascuno designato da CNA e Confartigianato. 
  3.  La  Consulta  si  da'  un  regolamento  interno  con  il  quale
disciplina il proprio funzionamento. 
  4. Nessun compenso e' dovuto  dalla  Regione  ai  componenti  della
consulta o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della
stessa. 
  5. Le funzioni  di  segretario  verbalizzante  delle  sedute  della
consulta,  sono  svolte  da  un  dipendente  in  servizio  presso  la
struttura amministrativa di supporto, di cui all'art. 8.