Art. 6 Consulta regionale per l'archeologia industriale 1. E' istituita presso il Dipartimento «politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca» della Regione Basilicata, la consulta regionale per l'archeologia industriale, di seguito denominata Consulta. 2. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) il direttore generale del Dipartimento «politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca» o suo delegato; b) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato; c) il dirigente dell'ufficio «Sistemi culturali e turistici-Cooperazione internazionale» o suo delegato; d) il dirigente dell'ufficio «Risorse finanziarie e bilancio» o suo delegato; e) 1 rappresentante designato da Unioncamere Basilicata; f) 1 rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI regionale; g) 1 rappresentante designato da Confindustria Basilicata; h) 1 rappresentante designato da Confapi Basilicata; i) 1 rappresentante ciascuno designato da CNA e Confartigianato. 3. La Consulta si da' un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento. 4. Nessun compenso e' dovuto dalla Regione ai componenti della consulta o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa. 5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della consulta, sono svolte da un dipendente in servizio presso la struttura amministrativa di supporto, di cui all'art. 8.