Art. 7 
 
                      Attivita' della Consulta 
 
  1. La Consulta di cui all'art. 6 svolge le seguenti attivita': 
    a)  formula  proposte  alla  Giunta  regionale  al   fine   della
valorizzazione  del  patrimonio  di   archeologia   industriale,   in
particolare, nell'ambito delle attivita' individuate dall'art. 2; 
    b) esprime parere obbligatorio e  non  vincolante  sul  programma
triennale e sul piano annuale di cui all'art. 4,  entro venti  giorni
dalla  trasmissione  dei  rispettivi  atti  da  parte  della   Giunta
regionale; 
    c) verifica l'attuazione del programma triennale ed  approva  una
relazione da sottoporre alla Giunta regionale.