Art. 7 Attivita' della Consulta 1. La Consulta di cui all'art. 6 svolge le seguenti attivita': a) formula proposte alla Giunta regionale al fine della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, nell'ambito delle attivita' individuate dall'art. 2; b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul programma triennale e sul piano annuale di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla trasmissione dei rispettivi atti da parte della Giunta regionale; c) verifica l'attuazione del programma triennale ed approva una relazione da sottoporre alla Giunta regionale.