Art. 8 Individuazione della struttura di coordinamento e supporto amministrativo 1. La Giunta regionale, con delibera da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, nell'ambito del Dipartimento «politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca», la struttura competente a svolgere funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attivita' svolte dalla Regione, ai sensi della presente legge. 2. La struttura di cui al comma 1 svolge altresi' attivita' di supporto amministrativo alla consulta regionale per l'archeologia industriale di cui all'art. 6. 3. Per le attivita' della struttura amministrativa, la Giunta regionale non prevede oneri a carico del bilancio regionale.