Art. 8 
 
Individuazione  della   struttura   di   coordinamento   e   supporto
                           amministrativo 
 
  1. La Giunta  regionale,  con  delibera  da  adottare  entro trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua,
nell'ambito  del  Dipartimento  «politiche   di   sviluppo,   lavoro,
formazione e ricerca», la struttura competente a svolgere funzioni di
coordinamento e supporto amministrativo per le attivita' svolte dalla
Regione, ai sensi della presente legge. 
  2. La struttura di cui al comma  1  svolge  altresi'  attivita'  di
supporto amministrativo alla  consulta  regionale  per  l'archeologia
industriale di cui all'art. 6. 
  3. Per le  attivita'  della  struttura  amministrativa,  la  Giunta
regionale non prevede oneri a carico del bilancio regionale.