Art. 9 
 
                        Contributi regionali 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  in  coerenza  con   le   attivita'   di
valorizzazione del patrimonio di  archeologia  industriale  stabilite
nell'art. 2 della presente legge, eroga contributi nel rispetto delle
norme comunitarie, statali e  regionali  e  tenuto  conto  del  piano
annuale di cui all'art. 4. 
  2. Le procedure, i  criteri  e  le  modalita'  dell'erogazione  dei
contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con
proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.