Art. 9 Contributi regionali 1. La Giunta regionale, in coerenza con le attivita' di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale stabilite nell'art. 2 della presente legge, eroga contributi nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali e tenuto conto del piano annuale di cui all'art. 4. 2. Le procedure, i criteri e le modalita' dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.