Art. 11 
 
                        Modifiche all'art. 13 
                della legge regionale n. 16 del 2004 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  16  del
2004 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'  redatta
su modulo predisposto dal comune sulla  base  del  modello  regionale
approvato con determinazione del dirigente competente.». 
  «5. Coloro che svolgono l'attivita' di cui al comma 1 comunicano al
comune  i  periodi  di   disponibilita'   all'accoglienza   nell'arco
dell'anno  contestualmente  alla  presentazione  della   segnalazione
certificata di inizio attivita'. Nel caso di variazioni successive di
elementi o caratteristiche contenute nella  segnalazione  certificata
di inizio attivita' o dei periodi di disponibilita'  all'accoglienza,
la comunicazione e' effettuata, prima che si verifichi la  variazione
stessa, con le stesse modalita' previste per le  strutture  ricettive
con la delibera di Giunta regionale di  cui  all'art.  21,  comma  3,
lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalita' e'  esposta
la tabella dei prezzi applicati,  conformemente  al  modello  e  alle
indicazioni  di  cui  all'art.  33,  comma  4.  Gli  stessi  soggetti
comunicano inoltre alla Regione i  dati  sul  movimento  dei  clienti
secondo le modalita' indicate dalle strutture regionali competenti in
materia di statistica.».