Art. 11 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004 1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004 e' inserito il seguente: «4-bis. La segnalazione certificata di inizio attivita' e' redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.». «5. Coloro che svolgono l'attivita' di cui al comma 1 comunicano al comune i periodi di disponibilita' all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attivita' o dei periodi di disponibilita' all'accoglienza, la comunicazione e' effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalita' previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'art. 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalita' e' esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'art. 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalita' indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.».