Art. 19 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole «dei comuni e delle Unioni dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle loro Unioni e delle destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'art. 12».