Art. 19 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016 
 
  1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n.
4 del 2016, le parole «dei comuni e delle  Unioni  dei  comuni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle  loro  Unioni  e  delle
destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'art. 12».