Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993,
n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste -  ARF),  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a  copertura
delle spese connesse all'esercizio delle  funzioni  di  gestione  del
patrimonio regionale di cui al comma 1 e' assegnato direttamente agli
enti affidatari delle funzioni.». 
  2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del  1993  le
parole «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis,
3, 4 e 5».