Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), e' inserito il seguente: «1-bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 e' assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.». 2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 3, 4 e 5».