Art. 20 
 
      Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016
e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. APT  Servizi  potra'  svolgere  attivita'  a  favore  delle
destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei  progetti
di marketing e promozione turistica  di  cui  all'art.  7,  comma  2,
lettera b).».