Art. 20 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016 1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016 e' aggiunto il seguente: «5-bis. APT Servizi potra' svolgere attivita' a favore delle destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).».