Art. 21 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 1. Dopo il comma 13-quater dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 e' aggiunto il seguente: «13-quinquies. Le destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b).».