Art. 21 
 
      Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 13-quater dell'art. 12 della legge regionale n.  4
del 2016 e' aggiunto il seguente: 
  «13-quinquies. Le destinazioni turistiche possono  essere  inserite
nella rete digitale integrata di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai  sensi  dell'art.  7,
comma 3, lettera b).».