Art. 22 Vendite promozionali 1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie. 2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento. 3. In tema di pubblicita' e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.