Art. 22 
 
                        Vendite promozionali 
 
  1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni
favorevoli di acquisto  dei  prodotti  in  vendita,  sono  effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti  e
per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione  devono
essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie. 
  2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni  antecedenti  i
periodi delle vendite di fine stagione, le vendite  promozionali  dei
seguenti  prodotti:  abbigliamento,  calzature,  biancheria   intima,
accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti  per  abbigliamento
ed arredamento. 
  3. In tema di pubblicita' e trasparenza del prezzo  di  vendita  si
applicano  le  prescrizioni  previste  dall'art.   15   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina  relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,  della  legge
15 marzo 1997, n. 59). 
  4. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3, del
decreto legislativo n. 114 del 1998.