Art. 29 
 
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1985 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12  (Intervento
regionale per il  potenziamento  della  organizzazione  del  soccorso
alpino e  per  la  conservazione  ed  incentivazione  del  patrimonio
alpinistico), e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4.  -  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   competente
Commissione assembleare, individua  le  priorita',  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2  e
3.».