Art. 29 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1985 1. L'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorita', i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.».