Art. 3 
 
            Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001 
 
  1. La legge regionale  22  febbraio  2001,  n.  5  (Disciplina  dei
trasferimenti di personale regionale a  seguito  di  conferimento  di
funzioni)  continua  ad  applicarsi   esclusivamente   in   relazione
all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per  ognuno  e
per  tutto   l'arco   della   vita,   attraverso   il   rafforzamento
dell'istruzione  e   della   formazione   professionale,   anche   in
integrazione fra loro).