Art. 30 
 
Inserimento dell'art. 16-bis e dell'art. 25-bis della legge regionale
                           n. 32 del 1988 
 
  1. Dopo l'art. 16 della legge  regionale  17  agosto  1988,  n.  32
(Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo
del termalismo), e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Canoni  per  lo  sfruttamento  delle  acque  minerali
naturali e acque di  sorgente).  -  1.  Il  concessionario  di  acque
minerali naturali  e  acque  di  sorgente,  in  aggiunta  al  diritto
proporzionale di cui all'art. 16, e'  tenuto  a  versare  annualmente
entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo di acqua minerale  naturale  e  acqua  di  sorgente  oggetto  di
sfruttamento nell'anno precedente. 
  2. La determinazione del canone di cui al comma 1 e'  definita,  in
coerenza con i limiti  indicati  nel  Documento  di  indirizzo  delle
Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato
dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere delle  competenti  Commissioni,
nella quale sono definiti altresi': 
    a) le modalita' di aggiornamento, versamento e introito; 
    b) le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione  di  politiche
produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo
sviluppo sostenibile del territorio; 
    c) le modalita' di controllo  esercitato  dall'Agenzia  regionale
per la prevenzione, l'ambiente  e  l'energia  dell'Emilia-Romagna  ai
sensi dell'art. 16 della  legge  regionale  30  luglio  2015,  n.  13
(Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni  su
Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni); 
    d)  le  direttive  per  l'ottimizzazione   degli   strumenti   di
misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi  dell'art.
8, comma 1, lettera c); 
    e) le modalita' ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi
ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati. 
  3. La Giunta, con la deliberazione  di  cui  al  comma  2,  destina
prioritariamente i proventi del canone di cui al comma  1  ai  comuni
sul  cui  territorio  insiste  l'attivita'   estrattiva   individuata
dall'atto di concessione e provvede all'adeguamento del canone  anche
in ragione degli aggiornamenti del Documento della  Conferenza  delle
Regioni di cui al comma 2. 
  4. L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre
con  riferimento  alle  risorse  idriche  oggetto   di   sfruttamento
nell'anno 2019.». 
  2. Nel Titolo II, dopo l'art. 25 della legge regionale  n.  32  del
2004 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 25-bis (Clausola valutativa del Titolo II). - 1.  L'Assemblea
legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione  della  presente
legge e ne valuta i risultati  ottenuti.  A  tal  fine,  con  cadenza
biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare  competente
una relazione  sull'attuazione  della  legge  che  fornisca,  per  le
diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su: 
    a) numero, localizzazione ed esiti delle attivita' di  ricerca  e
di coltivazione; 
    b) attivita' di concessione, anche in riferimento a  cessioni  ed
alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione; 
    c) diritti dell'art. 16; 
    d) iniziative realizzate ai sensi dell'art. 16-bis. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
predisporre  la  documentazione  necessaria  allo  svolgimento  delle
funzioni valutative del comma 1.».