Art. 34 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 8 (Fondo regionale per la montagna). - 1. La regione concorre
al finanziamento degli interventi di  investimento  per  lo  sviluppo
delle zone montane attraverso il Fondo  regionale  per  la  montagna,
istituito in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 31  gennaio
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). 
  2. Il fondo e' alimentato dalle seguenti risorse: 
    a) risorse del Fondo nazionale per la  montagna  attribuite  alla
Regione,  destinate  alla  realizzazione  di   azioni   organiche   e
coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'art.
1, comma 4, della legge n. 97 del 1994; 
    b) risorse regionali definite con la legge di bilancio. 
  3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al
trasferimento a favore delle Unioni di comuni montani, che utilizzano
tali risorse come contributo per il  finanziamento  degli  interventi
previsti nei programmi triennali di investimento per  l'utilizzo  del
Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4. 
  4. La regione ripartisce le risorse tra le Unioni di comuni montani
secondo i criteri e le modalita' definiti dal programma regionale per
la montagna di cui all'art. 3-bis. 
  5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalita' di
concessione ed erogazione, nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e
verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca,  dei  finanziamenti
assegnati alle Unioni dei comuni montani a titolo del fondo regionale
per la montagna di cui al  comma  1.  In  tale  atto  possono  essere
definiti criteri differenziati in relazione ai  comuni  totalmente  o
parzialmente montani.».