Art. 50 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2017 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del  2017  le
parole: «con le organizzazioni di volontariato e le associazioni  del
settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005,
n.  12  (Norme  per  la  valorizzazione   delle   organizzazioni   di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e  alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per  la  valorizzazione
delle associazioni di promozione  sociale.  Abrogazione  della  legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10),» sono sostituite dalle seguenti: «con
le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di  promozione
sociale di cui alla rispettiva  disciplina  regionale  e  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.
106),».