Art. 7 
 
        Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Al fine di assicurare la piena  funzionalita'  delle  Aziende  e
degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale   anche   attraverso
l'impiego di personale aggiornato rispetto alla  costante  evoluzione
clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti,  le
graduatorie  delle  procedure  di  accesso  di  detto  personale  non
potranno avere una vigenza superiore ai tre  anni  dalla  data  della
loro pubblicazione. 
  2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29
dicembre 2017, da piu' di tre anni, non potranno essere ulteriormente
prorogate, ferma restando la loro utilizzabilita' fino alla  suddetta
data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre
2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza
massima di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 35,  comma  5-ter,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), senza possibilita' di proroga.