Art. 7 Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale 1. Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione. 2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da piu' di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilita' fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilita' di proroga.