Art. 8 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013 1. All'art. 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), e' aggiunto il seguente periodo: «I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)».