Art. 4 
 
          Attuazione del titolo II del decreto legislativo 
                           n. 118 del 2011 
 
  1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio  atto,
le variazioni inerenti la gestione sanitaria per  l'iscrizione  delle
entrate, nonche' delle relative spese.