Art. 5 
 
        Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita' 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a  disporre  la  rinuncia  ai
crediti che la Regione vanta in materia  di  entrate  di  natura  non
tributaria,  quando  il  costo  delle  operazioni  di   accertamento,
riscossione   e   versamento   sia   valutato   eccessivo    rispetto
all'ammontare delle singole partite di credito, e  a  condizione  che
queste ultime non superino singolarmente la somma di € 12,00.