Art. 6 
 
       Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui 
          e prestiti gia' autorizzati negli anni precedenti 
 
  1. Sono rinnovate  per  l'esercizio  2018  le  autorizzazioni  alla
contrazione di mutui o prestiti  obbligazionari  per  l'importo  di €
1.409.425.637,41 gia' autorizzati dall'art. 6 della  legge  regionale
23 dicembre  2016,  n.  27  (Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2017 - 2019), rideterminati dall'art.  6  della  legge
regionale 1° agosto 2017, n.  19  (Assestamento  e  prima  variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna  2017
- 2019), a seguito della mancata stipulazione degli stessi  entro  la
chiusura dell'esercizio 2017. 
  2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del  4,5
per cento annuo, oneri fiscali  esclusi,  e  per  la  durata  massima
dell'ammortamento di trent'anni. 
  3. E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione  degli  stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della  spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2018. 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere  all'assunzione
dei  mutui  e  prestiti  obbligazionari  predetti  con  propri   atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita'  previste
dalla presente legge. 
  5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione  nel  bilancio
di previsione della stessa, per tutta  la  durata  dei  mutui,  delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione  puo'
dare in carico al proprio tesoriere  il  versamento  a  favore  degli
istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle  scadenze
stabilite. 
  6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di  cui  al
presente articolo,  comprensivo  dei  corrispondenti  oneri  fiscali,
trova la copertura nel  bilancio  di  previsione,  nell'ambito  degli
stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti  per
quota di  rimborso  di  interessi  e  del  capitale,  afferenti  alla
missione 50, programmi 1 e 2. 
  7. Le rate di ammortamento relative agli anni  successivi  al  2020
trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 
  8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente  articolo  risultino  meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse  in
tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo,  o  avere  una
durata inferiore a  quella  autorizzata,  i  riflessi  corrispondenti
sulla  entita'  degli  stanziamenti  annui,  cosi'  come  la  diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio. 
  9. Le spese per l'ammortamento dei  mutui,  sia  per  la  parte  di
rimborso del capitale sia per la quota interessi,  rientrano  fra  le
spese classificate obbligatorie.