Art. 4 
 
                        Azioni di promozione 
 
  1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva  azioni  ed
iniziative tese a: 
    a)  riconoscere  il  ruolo  fondamentale  della  categoria  delle
imprese balneari liguri all'interno del sistema turistico regionale; 
    b) realizzare un marchio di qualita'  quale  elemento  distintivo
per  promuovere  e  tutelare  l'impresa  balneare  ligure  in  quanto
attivita' radicata nel territorio regionale  e  rappresentante  parte
della cultura e storia locale. 
  2. Con  atto  della  Giunta  regionale  sono  stabiliti  criteri  e
modalita' di rilascio del marchio di cui al comma 1.