Art. 4 Azioni di promozione 1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a: a) riconoscere il ruolo fondamentale della categoria delle imprese balneari liguri all'interno del sistema turistico regionale; b) realizzare un marchio di qualita' quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attivita' radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale. 2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalita' di rilascio del marchio di cui al comma 1.