Art. 5 
 
                      Azioni di qualificazione 
 
  1.  La  Regione  predispone,  negli  strumenti  di   pianificazione
territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta a: 
    a) la conservazione dei caratteri distintivi  dei  volumi  e  dei
manufatti della tradizione dell'impresa balneare; 
    b) la promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non
piu' coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.