Art. 5 Azioni di qualificazione 1. La Regione predispone, negli strumenti di pianificazione territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta a: a) la conservazione dei caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell'impresa balneare; b) la promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non piu' coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.