Art. 11 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «1. Nelle strutture ricettive tutte le parti e i  servizi  comuni
devono  essere  accessibili,  anche  tramite  idonei  meccanismi   di
collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s'intendono: 
      a)  gli  spazi  esterni  di  pertinenza  dell'edificio,   quali
giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per  bambini  e
parcheggi; 
      b) i servizi igienici di cui all'art. 44, di  pertinenza  degli
spazi comuni; 
      c) la sala ristorante o sala colazione, la 'stube' e  similari,
ad esclusivo uso degli ospiti; 
      d) il bar ad esclusivo uso degli ospiti; 
      e) la sala lettura, TV, gioco e similari; 
      f) i locali fitness,  la  sauna,  la  piscina,  il  solarium  e
similari; ove presenti, docce e  spogliatoi  devono  rispondere  alle
caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.» 
  2. Il comma  6  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «6. In caso di ampliamento di una struttura ricettiva,  tutte  le
parti oggetto dell'ampliamento devono essere accessibili a  chiunque.
Nel calcolo dei posti letto si considerano solo i posti letto oggetto
dell'intervento e non il  totale  dei  posti  letto  della  struttura
ricettiva.» 
  3. Il comma  8  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «8. Non sono soggette alle disposizioni del presente  regolamento
le strutture ricettive con  disponibilita'  fino  a  sei  stanze  per
ospiti con un massimo di dodici posti  letto  complessivi  o  fino  a
quattro appartamenti per ferie con una ricezione  massima  di  dodici
posti letto. Nel caso in cui la struttura ricettiva disponga  sia  di
stanze per ospiti che di appartamenti per ferie, si calcolano i posti
letto totali della struttura ricettiva.»