Art. 12 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: 
    «1.  Gli  spazi  esterni  di   pertinenza   degli   esercizi   di
somministrazione di pasti e bevande devono  essere  accessibili  fino
all'ingresso principale o a un ingresso equivalente tramite almeno un
percorso accessibile. 
  2.  Gli  esercizi  di  somministrazione   di   pasti   e   bevande,
indipendentemente  dalla  superficie  a  disposizione  del  pubblico,
devono  essere  dotati  di  almeno  un  servizio  igienico   con   le
caratteristiche di cui all'art. 44. Gli esercizi di  somministrazione
di bevande devono essere dotati di almeno un servizio igienico di cui
all'art. 44 nel caso in cui la superficie a disposizione del pubblico
non sia inferiore a  50  m².  Per  il  calcolo  della  superficie  va
considerata  l'intera  superficie  dei  locali  a  disposizione   del
pubblico, compresi  i  servizi  igienici,  da  cui  va  detratta  una
percentuale pari al 10 per cento per la parte  di  superficie  non  a
disposizione  del  pubblico,  come  l'area  bancone  di  servizio   e
retrobanco. Nel  computo  metrico  non  sono  considerati  gli  spazi
esterni dell'esercizio quali giardini, Wintergarten e  similari,  che
tuttavia devono risultare accessibili.»