Art. 13 
 
  1. Il comma  4  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «4. Nei luoghi di pubblico spettacolo  il  sette  per  cento  dei
posti deve essere riservato a persone disabili; essi devono garantire
le stesse condizioni  di  visibilita'  del  resto  della  platea.  Il
quattro per cento dei posti riservati a persone disabili va destinato
a spazio di ingombro e di manovra per sedie a  ruote  e  il  tre  per
cento a persone portatrici di altre disabilita'.  Tali  posti  devono
avere le seguenti caratteristiche: 
      a) essere ubicati in prossimita' di eventuali  vie  di  fuga  o
spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo; 
      b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in  piano
o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore  o
altri meccanismi di risalita; 
      c) presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia
a ruote, prevedendo uno spazio  libero  anteriore  o  posteriore  per
garantire le manovre di entrata e di uscita.»