Art. 13 1. Il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «4. Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; essi devono garantire le stesse condizioni di visibilita' del resto della platea. Il quattro per cento dei posti riservati a persone disabili va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilita'. Tali posti devono avere le seguenti caratteristiche: a) essere ubicati in prossimita' di eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo; b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita; c) presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote, prevedendo uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.»