Art. 15 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n.  54,  e'  inserito  il  seguente  comma
2/bis: 
    «2/bis. In caso di subentro di  nuovo  medico  per  dimissioni  o
cessata attivita' del  predecessore,  l'accessibilita'  dello  studio
medico dovra' essere garantita entro tre  anni  dalla  data  d'inizio
attivita' del medico subentrante. La deroga  temporanea  deve  essere
approvata dal Servizio competente in materia.»