Art. 15 1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' inserito il seguente comma 2/bis: «2/bis. In caso di subentro di nuovo medico per dimissioni o cessata attivita' del predecessore, l'accessibilita' dello studio medico dovra' essere garantita entro tre anni dalla data d'inizio attivita' del medico subentrante. La deroga temporanea deve essere approvata dal Servizio competente in materia.»