Art. 18 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il collegamento tra quote differenti puo' essere attuato  con
rampe. In caso di edifici di nuova  edificazione  la  pendenza  delle
rampe non deve superare il cinque per cento e, nei casi di dimostrata
impossibilita' tecnica, l'otto per cento. 
    In caso di  adeguamento,  sono  ammesse  pendenze  non  superiori
all'otto per cento.  Se  il  percorso  si  raccorda  con  il  livello
stradale o e' interrotto da un passo carrabile, sono ammesse, per  un
dislivello massimo di 15 cm, brevi rampe di pendenza non superiore al
15 per cento.» 
  2. Nel testo in lingua italiana la lettera a) del comma 3 dell'art.
20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54,
e' cosi' sostituita: 
    «a) 0,90 m in edifici privati o spazi di  pertinenza  di  edifici
residenziali e residenziali sociali;» 
  3. Il comma  6  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da  40  a
45 mm posto a un'altezza compresa tra  0,95  m  e  1,05  m,  misurata
dall'asse del corrimano  al  piano  di  calpestio.  Il  corrimano  va
prolungato, dove possibile, per 0,30 m nelle  zone  di  accesso  alla
rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o  a
pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di  sicurezza
per parapetti o ringhiere verso il vuoto.»