Art. 19 
 
  1. Il comma  2  dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi  costituenti
una pavimentazione devono essere contenute in  maniera  tale  da  non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a  ruote.  In
ogni caso la differenza massima di dislivello consentita deve  essere
inferiore a 2,5 cm.»