Art. 19 1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. In ogni caso la differenza massima di dislivello consentita deve essere inferiore a 2,5 cm.»