Art. 22 1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d'uso pubblico. In tutti gli altri casi, la larghezza minima e' di 1,10 m. All'interno delle unita' immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.»