Art. 22 
 
  1. Il comma  3  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50  m
negli edifici d'uso pubblico. In tutti gli altri casi,  la  larghezza
minima  e'  di  1,10  m.   All'interno   delle   unita'   immobiliari
residenziali la larghezza del corridoio non deve essere  inferiore  a
1,00 m.»