Art. 23 1. I commi 6 e 7 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: «6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unita' immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm con pedata minima di 25 cm. 7. Le rampe di scale di cui al comma 1 che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.« 2. Dopo il comma 7 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' inserito il seguente comma 8: «8. Le scale di cui al comma 1, con un numero di alzate superiore a quattordici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.»