Art. 23 
 
  1. I commi 6 e 7 dell'art. 36  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: 
    «6. Le scale interne delle strutture residenziali, di  pertinenza
esclusiva  delle  singole  unita'  immobiliari,  devono   avere   una
larghezza minima di 0,90 m. La somma tra il doppio dell'alzata  e  la
pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm con pedata  minima  di  25
cm. 
    7. Le rampe di scale di cui al comma 1 che  superano  i  6  m  di
larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.« 
  2. Dopo il comma 7 dell'art. 36 del decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' inserito il seguente comma 8: 
    «8. Le scale di cui al comma 1, con un numero di alzate superiore
a quattordici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.»