Art. 26 1. Il comma 5 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, e' di 0,80x1,20 m.»