Art. 26 
 
  1. Il comma  5  dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «5. Negli edifici  pubblici  e  privati  aperti  al  pubblico  le
dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a
ruote, e' di 0,80x1,20 m.»