Art. 29 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «1. In ogni gruppo di spogliatoi deve essere prevista almeno  una
parte utilizzabile da persone disabili. Lo  spogliatoio  utilizzabile
anche da parte di persone disabili deve disporre  di  uno  spazio  di
rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca  di  lunghezza  non
inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale.  La  porta
deve essere apribile verso l'esterno; e' comunque consigliabile l'uso
di porte scorrevoli.»