Art. 31 1. L'alinea del comma 1 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituita: «1. Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale le porte devono essere facilmente manovrabili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:» 2. Nel testo in lingua italiana la lettera b) del comma 1 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituita: «b) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohneinheiten müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Bolzano, 6 dicembre 2017 Il Presidente della Provincia: Kompatscher