Art. 31 
 
  1. L'alinea del comma 1 dell'art. 48  del  decreto  del  Presidente
della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituita: 
    «1. Negli edifici pubblici,  privati  aperti  al  pubblico  e  di
edilizia residenziale  sociale  le  porte  devono  essere  facilmente
manovrabili  anche  da  parte  di  persone  con  ridotte  o  impedite
capacita' motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti
requisiti:» 
  2. Nel testo in lingua italiana la lettera b) del comma 1 dell'art.
48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54,
e' cosi' sostituita: 
    «b) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohneinheiten  müssen  eine
lichte Mindestbreite von 0,90 m haben». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare. 
 
    Bolzano, 6 dicembre 2017 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher