Art. 6 
 
  1. Il  comma  3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «3. Le deroghe di  cui  al  comma  2  sono  concesse  dall'organo
competente al rilascio della concessione edilizia o della conformita'
urbanistica, previo parere vincolante della Ripartizione  provinciale
Politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere
e'  rilasciato  dal  Comitato  tecnico  provinciale,  integrato   dal
direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche
sociali o da una persona da questi delegata.»