Art. 6 1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformita' urbanistica, previo parere vincolante della Ripartizione provinciale Politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere e' rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali o da una persona da questi delegata.»