Art. 7 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: 
    «1. Gli edifici pubblici, devono essere  accessibili  a  chiunque
nella  loro  totalita',  in  modo   autonomo,   evitando   fonti   di
affaticamento  e   disagi.   L'accessibilita'   deve   avvenire   per
percorrenze comuni. Ogni edificio pubblico con  due  o  piu'  livelli
deve essere dotato di ascensore a meno che ciascun  livello  non  sia
destinato a uso indipendente  e  a  tutti  i  livelli  sia  garantita
l'accessibilita' ai sensi dell'art. 3. 
  2. Ogni livello degli  edifici  pubblici  che  presenti  almeno  un
gruppo di servizi igienici, deve prevedere per le persone disabili un
servizio igienico di cui  all'art.  44,  dotato  di  accesso  esterno
rispetto al locale  destinato  agli  altri  servizi  igienici.  Negli
edifici importanti e con notevole afflusso di  pubblico  va  valutata
l'opportunita' di realizzare servizi igienici distinti per  uomini  e
donne. E' consentita la realizzazione di  un  servizio  igienico  per
persone disabili se, per  accedervi,  l'utente  deve  percorrere  una
distanza non superiore a 60 m orizzontali.»