Art. 7 1. I commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: «1. Gli edifici pubblici, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalita', in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilita' deve avvenire per percorrenze comuni. Ogni edificio pubblico con due o piu' livelli deve essere dotato di ascensore a meno che ciascun livello non sia destinato a uso indipendente e a tutti i livelli sia garantita l'accessibilita' ai sensi dell'art. 3. 2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere per le persone disabili un servizio igienico di cui all'art. 44, dotato di accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l'opportunita' di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. E' consentita la realizzazione di un servizio igienico per persone disabili se, per accedervi, l'utente deve percorrere una distanza non superiore a 60 m orizzontali.»