Art. 9 
 
  1. Nel testo in lingua italiana la rubrica dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Provincia 9  novembre  2009,  n.  54,  e'  cosi'
sostituita:  «Edifici  residenziali  e   di   edilizia   residenziale
sociale». 
  2. I commi 2 e 3 dell'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: 
    «2. Negli edifici residenziali con piu' di tre unita' immobiliari
e  con  piu'  di   tre   livelli   fuori   terra,   e'   obbligatoria
l'installazione  di  un  ascensore  che   serva   tutti   i   livelli
dell'edificio e ne garantisca la piena accessibilita'. Per il calcolo
dei livelli fuori terra vanno  considerati  anche  eventuali  livelli
porticati e piani mezzanini e i casi in cui l'accesso alla piu'  alta
unita'  immobiliare  sia  posto  oltre  il  terzo  livello.  Non   e'
obbligatoria l'installazione di  un  ascensore  in  caso  di  edifici
unifamiliari, plurifamiliari privi di parti comuni, e case a schiera,
indipendentemente dal numero di  livelli.  Per  queste  categorie  di
edifici   residenziali   deve   essere   garantito    il    requisito
dell'adattabilita'. In caso di ristrutturazione del sottotetto  o  di
sopraelevazione di un edificio residenziale non vi  e'  l'obbligo  di
installazione di un  ascensore  se  gli  interventi  non  interessano
l'intero  edificio.  In  caso  di  nuova   costruzione   di   edifici
residenziali  con  piu'  di  tre  livelli  fuori  terra,  la  fermata
dell'ascensore  deve  avvenire  al  piano  e  non  sui   pianerottoli
intermedi. 
    3.  Gli  spazi  comuni  esterni  di  pertinenza   degli   edifici
residenziali e residenziali sociali devono essere dotati di almeno un
percorso atto a garantire  la  mobilita'  a  persone  con  ridotte  o
impedite  capacita'  motorie  o  sensoriali.  Le  case  unifamiliari,
plurifamiliari prive di parti comuni, le case a schiera e gli edifici
con  meno  di  quattro  unita'  immobiliari  devono  avere  l'accesso
adattabile.» 
  3. Il comma  4  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' abrogato. 
  4. Il comma  5  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: 
    «5. Ogni unita' immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare  il
requisito dell'adattabilita' in tutte le sue parti.»