Art. 9 1. Nel testo in lingua italiana la rubrica dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituita: «Edifici residenziali e di edilizia residenziale sociale». 2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono cosi' sostituiti: «2. Negli edifici residenziali con piu' di tre unita' immobiliari e con piu' di tre livelli fuori terra, e' obbligatoria l'installazione di un ascensore che serva tutti i livelli dell'edificio e ne garantisca la piena accessibilita'. Per il calcolo dei livelli fuori terra vanno considerati anche eventuali livelli porticati e piani mezzanini e i casi in cui l'accesso alla piu' alta unita' immobiliare sia posto oltre il terzo livello. Non e' obbligatoria l'installazione di un ascensore in caso di edifici unifamiliari, plurifamiliari privi di parti comuni, e case a schiera, indipendentemente dal numero di livelli. Per queste categorie di edifici residenziali deve essere garantito il requisito dell'adattabilita'. In caso di ristrutturazione del sottotetto o di sopraelevazione di un edificio residenziale non vi e' l'obbligo di installazione di un ascensore se gli interventi non interessano l'intero edificio. In caso di nuova costruzione di edifici residenziali con piu' di tre livelli fuori terra, la fermata dell'ascensore deve avvenire al piano e non sui pianerottoli intermedi. 3. Gli spazi comuni esterni di pertinenza degli edifici residenziali e residenziali sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilita' a persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali. Le case unifamiliari, plurifamiliari prive di parti comuni, le case a schiera e gli edifici con meno di quattro unita' immobiliari devono avere l'accesso adattabile.» 3. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' abrogato. 4. Il comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «5. Ogni unita' immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito dell'adattabilita' in tutte le sue parti.»