Art. 2 
 
                        Modifica all'art. 27 
                   della legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo la  lettera  k)  del  comma  1  dell'art.  27  della  legge
regionale n. 1/2007 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'
aggiunta la seguente: 
    «k-bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla
promozione  del  territorio  e  dell'economia  ligure,  radicate  nel
territorio e che si realizzano da almeno  cinque  anni  nello  stesso
comune.».