Art. 2 Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «k-bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso comune.».