Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 32 
                   della legge regionale n. 1/2007 
 
  1. La rubrica dell'art.  32  della  legge  regionale  n.  1/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «(Fiere,  fiere  promozionali,  manifestazioni  storiche  e
manifestazioni straordinarie)». 
  2. Il comma 1-bis dell'art. 32 della legge regionale  n.  1/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  Tutte  le  manifestazioni  storiche,   le   manifestazioni
straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere
inserite in un elenco che  il  comune  deve  approvare  entro  il  1°
novembre dell'anno precedente a quello in cui  si  realizzano  e  che
deve essere trasmesso entro dieci  giorni  alla  struttura  regionale
competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria puo'
essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo comune  e  non
puo'  essere  ripetuta  nell'anno  successivo.  Non  possono   essere
realizzate manifestazioni ulteriori  o  diverse  da  quelle  inserite
nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche,  di  cui  all'art.
27, comma 1, lettera  k-bis),  sono  individuate  dal  comune  previa
verifica   con   le   associazioni    di    categoria    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  rappresentate  in  tutti   i
consigli delle Camere di commercio,  industria  e  artigianato  della
Liguria. L'elenco suddetto deve essere concordato dal comune  con  le
associazioni di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale,  rappresentate  in  tutti  i  consigli  delle  Camere   di
commercio, industria e artigianato della Liguria. 
  Il  comune  puo',  decorso  il  termine  di  sette   giorni   dalla
consultazione,  decidere  se  inserire  nell'elenco  annuale   quelle
manifestazioni per le quali non si e' pervenuti  all'accordo  con  le
associazioni di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale,  rappresentate  in  tutti  i  consigli  delle  Camere   di
commercio, industria e  artigianato  della  Liguria,  motivando  tale
decisione in base all'art. 27, comma 1, lettere g), h) e k-bis).».