Art. 3 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 1. La rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)». 2. Il comma 1-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria puo' essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo comune e non puo' essere ripetuta nell'anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-bis), sono individuate dal comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria. L'elenco suddetto deve essere concordato dal comune con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria. Il comune puo', decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si e' pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'art. 27, comma 1, lettere g), h) e k-bis).».