Art. 4 Norma transitoria 1. Al fine di garantire l'efficacia della presente legge per l'anno 2018, il termine, di cui all'art. 32, comma 1-bis, e' stabilito in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 28 dicembre 2017 Toti (Omissis).