Art. 4 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Al fine di garantire l'efficacia della presente legge per l'anno
2018, il termine, di cui all'art. 32, comma 1-bis,  e'  stabilito  in
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 28 dicembre 2017 
 
                                Toti 
 
  (Omissis).