Art. 10 
 
                          Funzione pubblica 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 5  dicembre  2013,
n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e
gestione del territorio, lavoro, diritto allo  studio  universitario,
infrastrutture,  lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  funzione
pubblica e autonomie locali, salute, attivita'  economiche  e  affari
economici e fiscali), dopo le parole «100.000 abitanti» sono aggiunte
le seguenti: «e nelle unioni territoriali intercomunali della Regione
medesima». 
  2. Al comma 20 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014,
n. 27  (Legge  finanziaria  2015),  le  parole  «di  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «di quattro anni». 
  3. All'art. 18 della  legge  regionale  12  dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di  funzioni  amministrative),  la  parola  «Direttore»
ovunque  citata,  ivi  compresa  la  rubrica,  e'  sostituita   dalle
seguenti: «Direttore generale». 
  4. All'art. 4 della  legge  regionale  22  settembre  2017,  n.  32
(Disposizioni di riordino e di razionalizzazione  delle  funzioni  in
materia di viabilita', nonche' ulteriori disposizioni  finanziarie  e
contabili), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 le parole «del personale messo a disposizione» sono
sostituite dalle seguenti:  «del  personale  non  dirigente  messo  a
disposizione»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Durante il periodo di messa a disposizione il personale con
qualifica di dirigente puo' partecipare alle procedure di  interpello
di cui all'art. 11 della legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.  18
(Disposizioni in materia di sistema integrato  del  pubblico  impiego
regionale e locale); nel caso di conferimento di  un  nuovo  incarico
dirigenziale in esito a dette procedure,  cessa,  a  decorrere  dalla
data di inizio dell'incarico, la messa a disposizione  del  dirigente
interessato.». 
  5. Alla legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  18  (Disposizioni  in
materia  di  sistema  integrato  del  pubblico  impiego  regionale  e
locale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dell'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al primo periodo le parole:  «Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 57, comma 5, i comuni» sono sostituite dalle  seguenti:  «I
comuni»; dopo  le  parole  «di  cui  all'art.  2»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, con contestuale  superamento  nel  territorio  regionale
della figura del segretario comunale e provinciale»; 
      2) al secondo periodo le parole «dal 1° gennaio 2018» e «al  31
dicembre 2017» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal
1° novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018»; 
    b) al comma 8 dell'art.  12  le  parole  «a  eccezione  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «fermi restando»; 
    c) al comma 3 dell'art. 15 dopo le  parole  «in  disponibilita',»
sono inserite le  seguenti:  «ferma  restando  la  riduzione  di  cui
all'art. 11, comma 3, quarto periodo,»; 
    d) il comma 1 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'ufficio unico assicura la formazione  e  l'aggiornamento  del
personale con qualifica di dirigente del comparto unico,  nonche'  la
formazione,  l'aggiornamento  e  la  riqualificazione  del  personale
regionale nel rispetto del budget previsto  annualmente  nella  legge
regionale di stabilita'; non sono considerate, ai fini  del  rispetto
del budget, le spese sostenute per la  formazione  e  l'aggiornamento
obbligatori  ai  sensi  di  specifiche  disposizioni  normative.   La
formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente  degli  enti
locali  del  comparto  unico,  obbligatori  in  quanto  previsti   da
specifiche disposizioni  normative,  possono  essere  assicurati,  su
richiesta degli enti medesimi, dall'ufficio unico.»; 
    e) il comma 2 dell'art. 29 e' abrogato; 
    f) il comma 5 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La disciplina di cui al primo periodo del comma 1  costituisce,
per la Regione,  misura  di  contenimento  della  spesa  pubblica  in
materia di formazione.»; 
    g) al comma 3 dell'art. 56 le parole «dal 1° gennaio  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018»; 
    h) al comma 4 dell'art. 56 le parole «al 1° settembre 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 1° settembre 2018»; 
    i) al comma 5 dell'art. 56 le parole «in servizio al 1° settembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio  al  1°  settembre
2018»; 
    j) al comma 9 dell'art. 56 le parole «Entro il 31  ottobre  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 settembre 2018»; 
    k) dopo il comma 20 dell'art. 56 sono inseriti i seguenti: 
  «20-bis. In deroga alle previsioni di cui ai  commi  19  e  20  del
presente articolo, le UTI e i comuni possono procedere, per gli  anni
2018  e  2019,  ad  assunzioni,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, di personale non dirigente  da  assegnare  ai  servizi
socio-assistenziali nell'ambito  delle  piante  organiche  aggiuntive
fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa
di personale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015. 
  20-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e
i comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019,  ad  assunzioni
di personale della polizia locale anche oltre il limite del  100  per
cento della spesa relativa al personale di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di  contenimento
della spesa di personale di cui all'art. 22 della legge regionale  n.
18/2015.»; 
    l) al comma 1 dell'art. 57 le parole:  «vigente  al  31  dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 ottobre 2018»; 
    m) al comma 3 dell'art. 57 le parole «in essere  al  31  dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 ottobre 2018»; 
    n) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 57 sono abrogati; 
    o) al comma 7 dell'art. 57 le parole «e dei commi 4  e  5,»  sono
soppresse; 
    p) al primo periodo del comma 8 dell'art. 57 le parole  «sino  al
31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre
2018»; 
    q) all'art. 59 le parole «dal 1° gennaio  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018». 
  6. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della  legge  regionale  20  agosto
2007, n. 23  (Attuazione  del  decreto  legislativo  n.  111/2004  in
materia di trasporto pubblico regionale e  locale,  trasporto  merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), e' inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Per le finalita' di cui ai  commi  1  e  2,  in  attuazione
dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
dei contratti pubblici), la  stazione  appaltante,  su  proposta  del
responsabile   unico   del   procedimento,   nomina   il    direttore
dell'esecuzione del contratto.». 
  7.  Nelle  procedure  relative  all'acquisizione   di   servizi   e
forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche  di  cui  all'art.
113 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo,  secondo
quanto disposto dai commi successivi. 
  8. Con regolamento regionale e' disciplinato il fondo costituito ai
sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016  per
servizi e forniture. L'80 per cento  delle  risorse  finanziarie  del
fondo e' ripartito con  modalita'  e  criteri  previsti  in  sede  di
contrattazione decentrata integrativa del personale. Con linee  guida
della giunta regionale e' stabilita la disciplina del restante 20 per
cento. 
  9. Le procedure di importo inferiore a 10.000 euro  non  concorrono
all'alimentazione del fondo di cui al comma 4  e  in  relazione  alle
stesse non vengono liquidati gli incentivi. 
  10. I commi 3 e 5 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a
decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto  dall'art.  216
del Codice dei contratti pubblici. 
  11. Al comma 2-bis dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «, ovvero un dipendente dallo stesso individuato  in
possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti
per cui e' nominato». 
  12. Alla legge regionale 12 dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del
sistema   Regione-Autonomie   locali   nel   Friuli-Venezia   Giulia.
Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 dell'art. 45 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni
tecniche di cui  all'art.  10,  comma  8  della  legge  regionale  28
dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative  al
valore dei contratti quadro e degli appalti su delega  di  competenza
della centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base
di un regolamento regionale.»; 
    b) dopo il comma 2 dell'art. 46 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis.  Gli  enti  e  i  soggetti   diversi   dall'amministrazione
regionale che si avvalgono dell'attivita'  della  Centrale  unica  di
committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo  per
gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 10, comma 8 della
legge regionale n. 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo  i
criteri e le modalita' del regolamento  di  cui  all'art.  45,  comma
2-bis. 
  2-ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui
al comma 2-bis e' finanziata a valere sulla quota di cui all'art. 13,
comma 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n.  18  (La  disciplina
della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a
disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014
concernenti gli enti locali), sulla base della programmazione di  cui
all'art. 48.». 
  13. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge  regionale  17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi  regionali  n.
19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014  concernenti  gli  enti  locali),  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 e' trattenuta la  quota
di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo
per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 46,  commi
2-bis e 2-ter della legge regionale n. 26/2014.». 
  14. Fino alla conclusione della  prima  procedura  concorsuale  per
l'accesso alla qualifica di dirigente con profilo  amministrativo  ai
sensi di  quanto  previsto  dall'art.  8  della  legge  regionale  n.
18/2016, le funzioni di cui all'art. 97 del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), per le quali  e'  prevista  la  figura  del  segretario
comunale di fascia  C,  continuano  a  essere  svolte  dai  segretari
medesimi sulla base di apposito  accordo  tra  la  Regione  e  l'Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la  fase
transitoria. 
  15. Fino al 30 giugno 2019, nei comuni della Regione fino  a  3.000
abitanti, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto  legislativo  n.
267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in
possesso del titolo di studio previsto per l'accesso  alla  qualifica
di segretario comunale a livello nazionale. 
  16. Le risorse necessarie alla  contrattualizzazione  delle  figure
apicali  e  di  vertice  delle  amministrazioni  del  comparto  unico
integrano  le  disponibilita'  dei  fondi   per   la   contrattazione
collettiva decentrata  integrativa,  secondo  le  modalita'  previste
dalla  contrattazione   collettiva   di   comparto,   ai   fini   del
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. 
  17. La Direzione  centrale  salute,  integrazione  socio-sanitaria,
politiche sociali e famiglia di cui all'art. 10 della legge regionale
23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento  del  bilancio  2009),  cessa  di
essere  ordinata  in  forma  di  gestione  speciale  autonoma  ed  e'
ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture
direzionali e sub direzionali, nonche' per gli incarichi dirigenziali
dell'amministrazione regionale a decorrere dalla  data  di  efficacia
dei conseguenti provvedimenti da assumersi,  da  parte  della  giunta
regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7,  11  e
37 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e
degli enti  regionali,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.,  in  merito  all'articolazione
organizzativa e alla  declaratoria  delle  funzioni  della  Direzione
centrale; dalla medesima data cessa, altresi',  l'applicazione  della
disciplina dell'organizzazione  interna  e  del  funzionamento  della
Direzione centrale stessa adottata ai sensi  dell'art.  10,  comma  4
della legge regionale n. 12/2009. 
  18. In relazione a quanto  disposto  al  comma  17,  gli  incarichi
dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti  con  contratto  a  tempo
determinato di diritto privato, nonche' gli  incarichi  di  posizione
organizzativa e di coordinamento  di  strutture  stabili  di  livello
inferiore al servizio  in  essere  al  31  dicembre  2017  presso  la
Direzione centrale salute,  integrazione  socio-sanitaria,  politiche
sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo
il caso di revoca anticipata. Al fine  di  assicurare  la  necessaria
continuita'  e  funzionalita'   dei   servizi,   gli   incarichi   di
responsabile di area,  in  essere  al  31  dicembre  2017  presso  la
Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data,  risulti
decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'art. 27,
comma 3-bis, del regolamento di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del  Presidente
della Regione 0277/2004, si intendono prorogati  sino  al  31  agosto
2018. 
  19. In via di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 4  della
legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni
delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale,  ittica
e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di
edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche'  di
modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di  soggetti
aggregatori della domanda), il conguaglio  ivi  previsto  si  intende
riferito al salario aggiuntivo  di  cui  all'art.  69  del  contratto
collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del  7
dicembre 2006,  operato  con  riferimento  ai  trattamenti  tabellari
previsti per la categoria e la posizione economica dell'area  polizia
locale ricoperte sino alla data di efficacia del contratto collettivo
regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e  all'indennita'  di
cui all'art. 4, comma 1, lettera A, del contratto integrativo di ente
del personale regionale 1998-2001, area non  dirigenziale,  documento
stralcio del 15 maggio 2003. 
  20. Nell'ambito delle procedure di mobilita' di comparto  verso  le
unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla  data
di efficacia della presente legge,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 4, comma  5,  secondo  periodo  della  legge  regionale  n.
32/2017, il nulla osta di  cui  all'art.  23,  comma  2  della  legge
regionale n. 18/2016, e' richiesto solamente  qualora  il  dipendente
interessato provenga da un ente locale con  popolazione  inferiore  a
3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente
cessione,  da  parte   delle   unioni   destinatarie,   degli   spazi
assunzionali  alle  amministrazioni  di   provenienza.   Nelle   more
dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 3 della  legge
regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti
gli enti  locali  contenute  nelle  leggi  regionali  n.  1/2006,  n.
26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015,  n.  18/2015,
n. 3/2016, n. 13/2015, n.  23/2007,  n.  2/2016  e  n.  27/2012),  il
personale di staff della provincia di  cui  al  comma  medesimo  puo'
essere  trasferito  ad  amministrazioni  diverse   da   quelle   gia'
individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della  procedura  di  cui
all'art. 46, comma 2 della legge regionale n. 10/2016,  previo  nulla
osta  della   provincia   medesima   rilasciato   d'intesa   con   le
amministrazioni di cui al citato comma 2. 
  21. La vigenza delle  graduatorie  dei  pubblici  concorsi  di  cui
all'art. 57, comma 8, terzo periodo della legge regionale n. 18/2016,
e all'art. 21 della legge regionale 21 aprile 2017,  n.  9  (Funzioni
onorifiche delle soppresse province e altre norme in materia di  enti
locali,  centrale  unica  di  committenza  regionale,  personale  del
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale,  trasporti  e
infrastrutture), in corso di validita' al  31  dicembre  2017  o  che
siano venute a scadenza nel corso  del  mese  di  dicembre  2017,  e'
prorogata, alle relative scadenze, di un anno. 
  22. In via di interpretazione autentica dell'art. 10, comma 5 della
legge regionale n. 12/2009 e dell'art. 56, commi 19 e 20 della  legge
regionale n. 18/2016, l'acquisizione del personale mediante mobilita'
intercompartimentale da enti  del  Servizio  sanitario  regionale  e'
considerata in regime di neutralita' finanziaria. 
  23. Nelle more dell'attivazione della  disciplina  della  dirigenza
del comparto  unico  di  cui  alla  legge  regionale  n.  18/2016  e,
segnatamente, di quanto previsto all'art.  6  della  legge  regionale
medesima, qualora l'unione territoriale intercomunale non ritenga  di
avvalersi della disciplina di cui all'art. 18 della  legge  regionale
n. 26/2014, la medesima puo'  conferire,  a  interim,  l'incarico  di
Direttore generale  a  uno  dei  segretari  dei  comuni  partecipanti
all'unione. 
  24. Alla lettera c) del comma 11 dell'art. 11 della legge regionale
4 agosto  2017,  n.  31  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019), le  parole  «31  dicembre  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020».