Art. 10 Funzione pubblica 1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali), dopo le parole «100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e nelle unioni territoriali intercomunali della Regione medesima». 2. Al comma 20 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro anni». 3. All'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la parola «Direttore» ovunque citata, ivi compresa la rubrica, e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale». 4. All'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilita', nonche' ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «del personale messo a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del personale non dirigente messo a disposizione»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Durante il periodo di messa a disposizione il personale con qualifica di dirigente puo' partecipare alle procedure di interpello di cui all'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale); nel caso di conferimento di un nuovo incarico dirigenziale in esito a dette procedure, cessa, a decorrere dalla data di inizio dell'incarico, la messa a disposizione del dirigente interessato.». 5. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo periodo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»; dopo le parole «di cui all'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, con contestuale superamento nel territorio regionale della figura del segretario comunale e provinciale»; 2) al secondo periodo le parole «dal 1° gennaio 2018» e «al 31 dicembre 2017» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018»; b) al comma 8 dell'art. 12 le parole «a eccezione di» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»; c) al comma 3 dell'art. 15 dopo le parole «in disponibilita',» sono inserite le seguenti: «ferma restando la riduzione di cui all'art. 11, comma 3, quarto periodo,»; d) il comma 1 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del comparto unico, nonche' la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilita'; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'ufficio unico.»; e) il comma 2 dell'art. 29 e' abrogato; f) il comma 5 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: «5. La disciplina di cui al primo periodo del comma 1 costituisce, per la Regione, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.»; g) al comma 3 dell'art. 56 le parole «dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018»; h) al comma 4 dell'art. 56 le parole «al 1° settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° settembre 2018»; i) al comma 5 dell'art. 56 le parole «in servizio al 1° settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio al 1° settembre 2018»; j) al comma 9 dell'art. 56 le parole «Entro il 31 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 settembre 2018»; k) dopo il comma 20 dell'art. 56 sono inseriti i seguenti: «20-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015. 20-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015.»; l) al comma 1 dell'art. 57 le parole: «vigente al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 ottobre 2018»; m) al comma 3 dell'art. 57 le parole «in essere al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 ottobre 2018»; n) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 57 sono abrogati; o) al comma 7 dell'art. 57 le parole «e dei commi 4 e 5,» sono soppresse; p) al primo periodo del comma 8 dell'art. 57 le parole «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»; q) all'art. 59 le parole «dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018». 6. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.». 7. Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo, secondo quanto disposto dai commi successivi. 8. Con regolamento regionale e' disciplinato il fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 per servizi e forniture. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo e' ripartito con modalita' e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Con linee guida della giunta regionale e' stabilita la disciplina del restante 20 per cento. 9. Le procedure di importo inferiore a 10.000 euro non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 4 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi. 10. I commi 3 e 5 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'art. 216 del Codice dei contratti pubblici. 11. Al comma 2-bis dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui e' nominato». 12. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'art. 45 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.»; b) dopo il comma 2 dell'art. 46 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'amministrazione regionale che si avvalgono dell'attivita' della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale n. 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalita' del regolamento di cui all'art. 45, comma 2-bis. 2-ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2-bis e' finanziata a valere sulla quota di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della programmazione di cui all'art. 48.». 13. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 e' trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 46, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 26/2014.». 14. Fino alla conclusione della prima procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di dirigente con profilo amministrativo ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 18/2016, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le quali e' prevista la figura del segretario comunale di fascia C, continuano a essere svolte dai segretari medesimi sulla base di apposito accordo tra la Regione e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la fase transitoria. 15. Fino al 30 giugno 2019, nei comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale. 16. Le risorse necessarie alla contrattualizzazione delle figure apicali e di vertice delle amministrazioni del comparto unico integrano le disponibilita' dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. 17. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), cessa di essere ordinata in forma di gestione speciale autonoma ed e' ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture direzionali e sub direzionali, nonche' per gli incarichi dirigenziali dell'amministrazione regionale a decorrere dalla data di efficacia dei conseguenti provvedimenti da assumersi, da parte della giunta regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7, 11 e 37 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., in merito all'articolazione organizzativa e alla declaratoria delle funzioni della Direzione centrale; dalla medesima data cessa, altresi', l'applicazione della disciplina dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale stessa adottata ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 12/2009. 18. In relazione a quanto disposto al comma 17, gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato, nonche' gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo il caso di revoca anticipata. Al fine di assicurare la necessaria continuita' e funzionalita' dei servizi, gli incarichi di responsabile di area, in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data, risulti decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'art. 27, comma 3-bis, del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 0277/2004, si intendono prorogati sino al 31 agosto 2018. 19. In via di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 4 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), il conguaglio ivi previsto si intende riferito al salario aggiuntivo di cui all'art. 69 del contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, operato con riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la categoria e la posizione economica dell'area polizia locale ricoperte sino alla data di efficacia del contratto collettivo regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e all'indennita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera A, del contratto integrativo di ente del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale, documento stralcio del 15 maggio 2003. 20. Nell'ambito delle procedure di mobilita' di comparto verso le unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo della legge regionale n. 32/2017, il nulla osta di cui all'art. 23, comma 2 della legge regionale n. 18/2016, e' richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente cessione, da parte delle unioni destinatarie, degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 3 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), il personale di staff della provincia di cui al comma medesimo puo' essere trasferito ad amministrazioni diverse da quelle gia' individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della procedura di cui all'art. 46, comma 2 della legge regionale n. 10/2016, previo nulla osta della provincia medesima rilasciato d'intesa con le amministrazioni di cui al citato comma 2. 21. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'art. 57, comma 8, terzo periodo della legge regionale n. 18/2016, e all'art. 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse province e altre norme in materia di enti locali, centrale unica di committenza regionale, personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validita' al 31 dicembre 2017 o che siano venute a scadenza nel corso del mese di dicembre 2017, e' prorogata, alle relative scadenze, di un anno. 22. In via di interpretazione autentica dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 12/2009 e dell'art. 56, commi 19 e 20 della legge regionale n. 18/2016, l'acquisizione del personale mediante mobilita' intercompartimentale da enti del Servizio sanitario regionale e' considerata in regime di neutralita' finanziaria. 23. Nelle more dell'attivazione della disciplina della dirigenza del comparto unico di cui alla legge regionale n. 18/2016 e, segnatamente, di quanto previsto all'art. 6 della legge regionale medesima, qualora l'unione territoriale intercomunale non ritenga di avvalersi della disciplina di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014, la medesima puo' conferire, a interim, l'incarico di Direttore generale a uno dei segretari dei comuni partecipanti all'unione. 24. Alla lettera c) del comma 11 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».