Art. 2 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. Al fine di consentire l'avvio delle attivita' del  consorzio  di
sviluppo economico locale  dell'area  giuliana,  istituito  ai  sensi
dell'art. 62, comma 5.1 della legge regionale 20 febbraio 2015, n.  3
(RilancimpresaFVG - Riforma  delle  politiche  industriali),  i  beni
indisponibili di proprieta' dell'Ente  zona  industriale  di  Trieste
(EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di
cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale  1°  ottobre
2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste),  sono
trasferiti in proprieta' al predetto consorzio di sviluppo  economico
locale dell'area giuliana. 
  2. Per le medesime finalita' del comma 1,  i  beni  disponibili  di
proprieta'  dell'EZIT   inclusi   nell'agglomerato   industriale   di
interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge
regionale n. 25/2002, individuati dal  commissario  liquidatore  come
non necessari per la chiusura  della  procedura  commissariale,  sono
trasferiti in proprieta' al predetto consorzio di sviluppo  economico
locale dell'area giuliana. 
  3. Il commissario liquidatore, entro sessanta  giorni  dall'entrata
in vigore delle presente legge, individua i beni  indisponibili  e  i
beni  disponibili  ritenuti  non  necessari  per  la  chiusura  della
procedura commissariale oggetto di trasferimento. 
  4. Con verbale di consegna sottoscritto dal commissario liquidatore
e dal legale rappresentante del consorzio di cui al comma 2,  i  beni
di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprieta'  al
consorzio  per  essere  utilizzati  per  i  fini  istituzionale   del
consorzio  medesimo.  Detto  verbale  costituisce   titolo   per   la
trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura  catastale
del diritto di proprieta' dei beni trasferiti. 
  5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma
3 sono attuate entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle
presente legge. 
  6. Le operazioni di consegna  dei  beni  disponibili  ritenuti  non
necessari per la chiusura della procedura  commissariale  di  cui  al
comma 3 possono essere  attuate  anche  prima  della  chiusura  della
procedura commissariale. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'art.
2, comma 13 della legge regionale 30  dicembre  2014,  n.  27  (Legge
finanziaria 2015), continuano a  trovare  applicazione,  fino  al  31
dicembre 2018, solo per le imprese  gia'  autorizzate  ai  sensi  del
medesimo art. 2, comma 13. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 2, comma 13 della  legge
regionale n. 27/2014, cessa di avere efficacia. 
  9. Al comma 33 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre  2017,
n.  37  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   programmazione   e
contabilita'), dopo le  parole  «(RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle
politiche industriali),» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero  hanno
rinunciato alla domanda presentata,». 
  10. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
abrogato il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2017. 
  11. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio  di
sviluppo  economico  locale  di  Tolmezzo  (CO.SI.L.T),  di   seguito
consorzio, lo stesso puo' acquisire mediante  conferimento  da  parte
dell'unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili  con
destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1
dell'agglomerato industriale di competenza  del  consorzio  medesimo,
coerentemente con il piano industriale di cui all'art. 80 della legge
regionale n. 3/2015. 
  12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano
le disposizioni di rinvio  di  cui  all'art.  29  dello  statuto  del
consorzio. 
  13. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 17  luglio  2015,
n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.
9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli  enti  locali),  dopo  la  parola
«ricettive» sono inserite le seguenti: «o  in  immobili  destinati  a
locazione turistica ai sensi dell'art. 47-bis della  legge  regionale
n. 21/2016». 
  14. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n.  18/2015  dopo
la parola «all'ubicazione delle strutture ricettive» sono inserite le
seguenti: «o degli immobili destinati a locazione turistica ai  sensi
di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016». 
  15. In relazione al subentro dell'unione territoriale intercomunale
del  Collio-Alto  Isonzo  nella   realizzazione   del   progetto   di
valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte  S.
Michele - S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a  servizio  del
complesso storico monumentale del Monte San Michele  e  dei  percorsi
del Museo all'aperto della Grande guerra sul  Carso,  finanziata  con
mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la  Cassa  depositi  e
prestiti e  assistito  dal  finanziamento  regionale  liquidato  alla
provincia  con  decreto  del  Direttore  del  Servizio  coordinamento
politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e  all'attuazione
delle disposizioni dell'art. 12, commi 13 e 14 della legge  regionale
29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e  dell'art.  11,
comma 30 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del
bilancio  per  gli  anni  2017-2019),  il  direttore   del   Servizio
coordinamento politiche per la montagna e' autorizzato a  fissare  un
nuovo termine di rendicontazione della spesa su richiesta dell'Unione
territoriale intercomunale. 
  16.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  fissare  con
provvedimento del Direttore del Servizio coordinamento politiche  per
la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata  in
vigore della presente legge, un  nuovo  termine  di  conclusione  dei
programmi straordinari per l'anno 2008 previsti  dall'art.  11  della
legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo  sviluppo  e  la
valorizzazione  del  territorio  montano),   con   riferimento   agli
interventi gia' oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi
del comma 96 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015,  n.  20
(Assestamento del bilancio 2015).