Art. 2 Attivita' produttive 1. Al fine di consentire l'avvio delle attivita' del consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'art. 62, comma 5.1 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprieta' dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), sono trasferiti in proprieta' al predetto consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana. 2. Per le medesime finalita' del comma 1, i beni disponibili di proprieta' dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale n. 25/2002, individuati dal commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprieta' al predetto consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana. 3. Il commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento. 4. Con verbale di consegna sottoscritto dal commissario liquidatore e dal legale rappresentante del consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprieta' al consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprieta' dei beni trasferiti. 5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. 6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese gia' autorizzate ai sensi del medesimo art. 2, comma 13. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 2, comma 13 della legge regionale n. 27/2014, cessa di avere efficacia. 9. Al comma 33 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), dopo le parole «(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),» sono inserite le seguenti: «ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata,». 10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2017. 11. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T), di seguito consorzio, lo stesso puo' acquisire mediante conferimento da parte dell'unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del consorzio medesimo, coerentemente con il piano industriale di cui all'art. 80 della legge regionale n. 3/2015. 12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'art. 29 dello statuto del consorzio. 13. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo la parola «ricettive» sono inserite le seguenti: «o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016». 14. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2015 dopo la parola «all'ubicazione delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016». 15. In relazione al subentro dell'unione territoriale intercomunale del Collio-Alto Isonzo nella realizzazione del progetto di valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte S. Michele - S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande guerra sul Carso, finanziata con mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la Cassa depositi e prestiti e assistito dal finanziamento regionale liquidato alla provincia con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e all'attuazione delle disposizioni dell'art. 12, commi 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e dell'art. 11, comma 30 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna e' autorizzato a fissare un nuovo termine di rendicontazione della spesa su richiesta dell'Unione territoriale intercomunale. 16. L'amministrazione regionale e' autorizzata a fissare con provvedimento del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine di conclusione dei programmi straordinari per l'anno 2008 previsti dall'art. 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), con riferimento agli interventi gia' oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi del comma 96 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).