Art. 3 
 
                    Risorse agricole e forestali 
 
  1. Al fine di  contrastare  gli  effetti  dell'attuale  congiuntura
economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui
all'art. 7, comma 15 della legge regionale  15  maggio  2002,  n.  13
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del  relativo
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  19
giugno  2003,  n.  205  (Regolamento  recante  criteri  e   modalita'
applicabili nella concessione degli  aiuti  per  la  ristrutturazione
fondiaria delle aziende agricole previsti dall'art. 7, commi 15 e  16
della legge regionale n. 13/2002), non cessa qualora, nel corso della
durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni: 
    a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto; 
    b) vendita, cambio di destinazione o  perdita  del  possesso  dei
fondi preposseduti che hanno concorso  alla  valutazione  istruttoria
della domanda di aiuto. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  in
sede  di  adozione  dei  provvedimenti   conseguenti   all'estinzione
anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto. 
  3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in  materia  di
risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera g) del comma 1  dell'art.  8  e'  inserita  la
seguente: 
    «g-bis) direttore dell'esecuzione  del  lotto  boschivo:  tecnico
abilitato  incaricato  della  corretta  esecuzione  degli  interventi
contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;»; 
    b) al comma 4  dell'art.  31  le  parole  «economia  nelle  forme
dell'amministrazione diretta o del  cottimo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «amministrazione diretta»; 
    c) al comma  1  dell'art.  32  le  parole  «a  privati,  vivaisti
compresi,» sono soppresse; 
    d) al comma 2 dell'art. 32 dopo le parole  «Il  compenso  non  e'
dovuto per il materiale forestale» sono inserite le seguenti:  «,  da
porre a dimora sul territorio regionale,»; 
    e) il comma 2 dell'art. 35 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La viabilita' forestale,  i  cui  parametri  dimensionali  sono
definiti con il regolamento forestale, e' classificata in: 
    a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti  a  fondo
stabilizzato; 
    b) piste forestali e varchi,  caratterizzati  da  opere  a  fondo
naturale non aventi il carattere di opere permanenti; 
    c) infrastrutture di accesso al bosco tramite  sentieri  comunque
preclusi al transito motorizzato.»; 
    f) al comma 2 dell'art.  56  le  parole  «economia,  nelle  forme
dell'amministrazione diretta o del  cottimo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi»; 
    g) al comma 1 dell'art.  77  le  parole  «economia,  nelle  forme
dell'amministrazione  diretta  o  del   cottimo   fiduciario,»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «amministrazione  diretta  o   mediante
affidamento a terzi». 
  4. Dopo il comma 1 dell'art. 8  della  legge  regionale  16  giugno
2010, n. 10 (Interventi di promozione per  la  cura  e  conservazione
finalizzata al risanamento e al  recupero  dei  terreni  incolti  e/o
abbandonati nei territori montani), e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. L'istanza di assegnazione delle risorse  e  la  cartografia
recante l'individuazione delle aree  oggetto  degli  interventi  sono
presentate entro il 1° marzo di ogni anno.». 
  5. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di
bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonche' modifiche
alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di  concessioni  regionali
per  lo  sfruttamento  delle  acque,  n.  7/2000,   in   materia   di
restituzione degli incentivi, n.  28/2001,  in  materia  di  deflusso
minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in  materia  di
gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  nella  rubrica  dell'art.  3  la  parola   «finanziario»   e'
sostituita dalle seguenti: «di bilancio»; 
    b) al comma 2 dell'art. 3 la parola «finanziario»  e'  sostituita
dalle seguenti: «economico-patrimoniale»; 
    c) i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 3 sono abrogati; 
    d) la lettera a) del comma 3  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) dell'anticipazione  di  cassa  nella  misura  massima  di  un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione  previsto
nel bilancio preventivo annuale;»; 
    e) alla lettera b) del comma  3  dell'art.  3  le  parole  «delle
entrate previste» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'ammontare
annuo del valore della produzione previsto»; 
    f) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Sistema contabile dei consorzi di bonifica).  -  1.  I
consorzi    di    bonifica    applicano    il    sistema    contabile
economico-patrimoniale. 
  2. I consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni  anno
il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni  contenute
nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto
compatibili  e  in  osservanza  del  piano  dei  conti  dello   stato
patrimoniale e del conto  economico  adottato  dall'Associazione  dei
consorzi di bonifica di cui all'art. 20. 
  3. Entro il 31 ottobre di ciascun  anno,  con  deliberazione  della
giunta    regionale    su    proposta    dell'assessore     regionale
all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in  materia
di  finanze,  possono  essere  formulati   indirizzi   su   contenuti
aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio. 
  4. Per le attivita' di natura commerciale i  consorzi  di  bonifica
tengono una contabilita' separata rispetto a  quella  redatta  per  i
fini istituzionali. 
  5. I consorzi di bonifica adottano, entro il 30  novembre  di  ogni
anno, il bilancio di previsione che e' formato di: 
    a) il piano delle attivita' di durata almeno triennale che espone
le linee strategiche di sviluppo dell'attivita' consortile; 
    b) il conto  economico  preventivo  (budget),  di  durata  almeno
triennale; 
    c)  la  relazione  esplicativa  del  conto  economico  preventivo
(budget); 
    d) la relazione del Collegio dei revisori legali. 
  6. I consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del  bilancio
di previsione secondo i seguenti limiti mensili: 
    a)  quando  il  bilancio  e'  stato  adottato  prima  dell'inizio
dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna  posta
del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile
di frazionamento; 
    b) quando il bilancio non e'  stato  adottato  prima  dell'inizio
dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna  posta
del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione  approvato  o
la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.»; 
    g) al comma 4 dell'art. 22 dopo le parole «Le deliberazioni» sono
inserite le seguenti: «non soggette a controllo»; 
    h) il comma 1 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono soggetti al controllo di legittimita': 
    a) il bilancio di esercizio; 
    b) il bilancio di previsione; 
    c) il piano dei conti di cui all'art. 3-bis, comma 2; 
    d) lo statuto consortile; 
    e) i provvedimenti con  cui  viene  disposta  la  partecipazione,
l'acquisizione o la costituzione di societa' esterne.»; 
    i) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 23 e' abrogato; 
    l) il comma 6 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La giunta regionale puo' formulare indirizzi e  raccomandazioni
nei confronti dei consorzi: 
    a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti  al  controllo,
con le deliberazioni di cui al comma 2; 
    b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5,
con deliberazione  approvata  su  proposta  dell'assessore  regionale
all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in  materia
di finanze.». 
  6. Gli articoli 3, 3-bis, 22 e 23 della legge regionale n. 28/2002,
come   modificati   e   inseriti   dal   comma   5,   hanno   effetto
dall'applicazione, da parte dei consorzi di bonifica, del sistema  di
contabilita' economico-patrimoniale che avviene attraverso l'adozione
del bilancio di previsione di cui al predetto art.  3-bis,  comma  5,
relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad
applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della legge regionale  n.  28/2002
nella versione previgente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  7.   Per   consentire   l'applicazione   del   sistema    contabile
economico-patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e
del conto economico di  cui  all'art.  3-bis,  comma  2  della  legge
regionale n. 28/2002, come inserito  dal  comma  6,  lettera  f),  e'
adottato  dall'Associazione  consorzi  di  bonifica   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge ed e' sottoposto al controllo ai  sensi  dell'art.  23
della legge regionale n. 28/2002.  Decorso  inutilmente  il  predetto
termine di quattro mesi, il piano dei conti  e'  approvato,  entro  i
successivi tre mesi, con  deliberazione  della  giunta  regionale  su
proposta  dell'assessore  regionale   all'agricoltura,   sentita   la
Direzione centrale competente in materia di finanze. 
  8.   Per   avviare    l'applicazione    del    sistema    contabile
economico-patrimoniale, i consorzi di  bonifica  elaborano  il  primo
stato  patrimoniale  sulla   base   della   situazione   patrimoniale
dell'esercizio precedente. I criteri per  la  redazione  dello  stato
patrimoniale iniziale sono quelli previsti dal codice  civile  e  dai
principi contabili nazionali  formulati  dall'Organismo  italiano  di
contabilita' (OIC), in quanto compatibili, fatto  salvo  il  rispetto
dei seguenti criteri: 
    a) per i beni immobili, qualora non sia possibile la  valutazione
con il criterio del costo di acquisto o di costruzione maggiorato dei
costi accessori, si assume come  valore  iniziale  quello  catastale,
rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali; 
    b) per  i  beni  mobili,  qualora  manchi  la  documentazione  di
acquisto, si assume come valore iniziale  il  presumibile  valore  di
mercato alla data di adozione dello stato patrimoniale iniziale; 
    c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, si  assume,  come
valore   iniziale,   se   non   separatamente   determinabile   dalla
documentazione in possesso del consorzio, l'importo pari  al  20  per
cento del valore del fabbricato. 
  9. Al comma 35 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre  2016,
n. 25 (Legge di stabilita' 2017), le parole «nella graduatoria di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015,
n. 20 (Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di
sostegno  comunitario  alla  riconversione  e  ristrutturazione   dei
vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014-2015 al  2017-2018,  in
attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e  del  titolo
II,  capo  II,  sezione  2,  del  regolamento  (CE)  555/2008)»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nelle   graduatorie   previste   nelle
disposizioni regionali di applicazione dell'art. 46  del  regolamento
(UE) n.  1308/2013  del  Parlamento  del  17  dicembre  2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che  abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.  1037/2001  e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio». 
  10. Al comma 24 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016,
n.  25  (Legge  di  stabilita'  2017),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono  aggiunte
le seguenti: «di attivita'»; 
    b) le parole «Con riferimento agli  esercizi  finanziari  2018  e
2019, l'erogazione  in  via  anticipata  e'  subordinata  anche  alla
presentazione della  rendicontazione  relativa  all'anticipo  erogato
nell'anno   precedente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «La
liquidazione degli anticipi relativi  al  secondo  e  terzo  anno  di
attivita'  del  progetto  e'  subordinata  alla  presentazione  della
rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di
attivita'». 
  11. All'art. 11-bis della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria), come modificato  da  ultimo  dall'art.  78
della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in  materia
di risorse agricole, forestali e ittiche e di  attivita'  venatoria),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente: 
  «7-ter. La  verifica  delle  lesioni  di  cui  al  comma  7-bis  e'
effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza  sanitaria
competente   per   territorio,   che   provvede   a   rilasciare   la
certificazione relativa alla destinazione della carcassa.»; 
    b) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente: 
  «7-quater. La carcassa resta nella  disponibilita'  del  cacciatore
che ha eseguito l'intervento.». 
  12. Le modifiche all'art. 11-bis della legge regionale  n.  6/2008,
apportate dal comma 5, hanno effetto dal 1° gennaio 2018. 
  13. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 10 dell'art. 6 le  parole  «con  il  voto  favorevole
della maggioranza assoluta  dei  componenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con il voto favorevole della maggioranza dei presenti»; 
    b) al comma 8 dell'art. 22 le parole «dei  dirigenti  venatori  a
seguito della non partecipazione al primo  corso  utile  dalla»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  il  mancato  superamento  del  primo
esame di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  j-sexies),  punto  1),
successivo alla»; 
    c) il comma 10 dell'art. 40 e' abrogato. 
  14. Nelle more  dell'approvazione  del  regolamento  regionale  che
disciplina la tenuta  e  l'aggiornamento  dell'Elenco  regionale  dei
dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della Regione di cui
all'art. 3, comma 2, lettera e-bis) della legge regionale n.  6/2008,
continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato  con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339. 
  15. Al fine di garantire l'attivita'  svolta  dal  Corpo  forestale
regionale sul territorio  regionale,  in  particolare  attraverso  il
presidio svolto dalle stazioni forestali, nelle  more  dell'avvio  di
nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami  e
successivo corso di  formazione  per  l'assunzione  di  personale  di
categoria FA dell'area forestale, di  cui  alle  deliberazioni  della
giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010, n. 852,
mantiene validita' dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018. 
  16. All'art. 16  della  legge  regionale  29  aprile  2015,  n.  11
(Disciplina  organica  in  materia  di  difesa   del   suolo   e   di
utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera d) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) provvedono  all'eventuale  espletamento  delle  attivita'
espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione  al
demanio regionale.»; 
    b) dopo la lettera e) del comma 2 e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) provvedono  all'eventuale  espletamento  delle  attivita'
espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione  al
demanio regionale.»; 
    c) dopo la lettera b) del comma 3 e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) provvedono  all'eventuale  espletamento  delle  attivita'
espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione  al
demanio regionale.».